mandato post
mortem, senza rappresentanza
Not. Bruno Detti, 04.01.2002, espone:
Un imprenditore mi chiede di
ricevere un atto nel quale nomina procuratore un suo collaboratore, affinchè abbia
a svolgere le attività di ordinaria amministrazione relative alla sua attività
di impresa nel caso di suo decesso, fino al momento in cui gli eredi abbiano
assunto personalmente la gestione.
Mi pare che l'atto, non
prevedendo attribuzioni patrimoniali in favore del nominato, ma solo
l'attribuzione dei poteri gestori, sia lecito e pertanto ricevibile.
Perplessità?
Not. Alessandro Magnani, risponde:
Credo che l'atto si possa
ricevere, in quanto esso non è un negozio dispositivo del patrimonio;
dunque non è un patto successorio.
Tuttavia il
rappresentante si avvale sempre della capacità del rappresentato, sicchè
venendo meno quest'ultimo, si estingue anche il potere di rappresentanza.
E' quindi preferibile un
mandato senza rappresentanza.
Bisogna poi aggiungere che
il mandato si estingue per morte del mandante (art. 1722, n. 4, c.c.), ma credo
anche che tale regola sia derogabile, come pare dalla lettura
norma.
In alternativa, si può
nominare un esecutore testamentario.